PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Competenze).

      1. L'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), inquadrato nell'ambito del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), III reparto, ha competenza nella individuazione, nella raccolta e nella gestione delle informazioni che si riferiscono alle attività di società nazionali ed estere specializzate nell'erogazione, a qualsiasi titolo, di servizi di sicurezza a favore di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, operanti sul territorio nazionale.
      2. L'UCSi produce e fornisce di sua iniziativa alle autorità ministeriali competenti, sulla base di autonome valutazioni dello stesso Ufficio, relazioni, rapporti ed analisi sulle società di qualsiasi genere operanti in materia di sicurezza sul territorio nazionale e ha facoltà di disporre, ove ne ravvisi la correlazione con la tutela degli interessi della sicurezza nazionale, la cessazione con effetto immediato di qualsiasi attività esercitata dalle società in esame a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con contestuale annullamento degli effetti giuridici derivanti dalle pregresse attività contrattuali poste in essere tra la società oggetto del provvedimento e terzi, unitamente alla revoca di qualunque autorizzazione ricevuta dalla società, a qualsiasi titolo, a premessa dell'erogazione del servizio di sicurezza richiesto. Tali provvedimenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. L'UCSi ha facoltà di indicare alle autorità ministeriali competenti, in relazione al livello di sensibilità per la sicurezza nazionale posto dal soggetto richiedente il servizio di sicurezza, le società ritenute idonee all'erogazione dello stesso, sulla base del possesso degli specifici requisiti

 

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in materia e della tipologia del servizio richiesto.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Le spese relative alle attività dell'UCSi derivanti dall'attuazione della presente legge sono iscritte in una apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», quali fondi riservati, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, su proposta del Segretario generale del CESIS e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo delle somme stanziate ai sensi del comma 1.